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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1961)
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.  L'Italia e una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.

Art. 2.  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita` e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta` politica, economica e sociale.

Art. 3.  Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilita e la propria scelta, una attivita` o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.

Art. 5.  La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.

Art. 6.  La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.

Art. 7.  Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.  Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.

Art. 8.  Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 1O. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in
conformita` delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.

Non e` ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.  L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parita` con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.

Art. 12.  La bandiera della Repubblica e` il tricolore italiano:
verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I

Rapporti Civili

Art. 13.  La liberta personale e` inviolabile.

Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, ne` qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se
non per atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.  Il domicilio e inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita` e di incolumita`
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.  La liberta` e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione puo` avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.  Ogni cittadino puo` circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di sicurezza.
Nessuna restrizione puo` essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e` richiesto
preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorita`, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumita` pubblica.

Art. 18.  I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.

Art. 19.  Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purche` non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.  Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, ne` di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacita` giuridica e ogni forma di attivita`.

Art. 21.  Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non puo` essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorita` giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorita` giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorita` giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo d'ogni effetto.

La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.  Nessuno puo` essere privato, per motivi politici, della
capacita` giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.  Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere
imposta se non in base alla legge.

Art. 24.  Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.

La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.

Art. 25.  Nessuno puo` essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.

Nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno puo` essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.

Art. 26.  L'estradizione del cittadino puo` essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.  Non
puo` in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.  La responsabilita penale e` personale.

L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanita` e devono tendere alla rieducazione del condannato.  Non e`
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.

Art. 28.  I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita` civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici.

TITOLO II

Rapporti Etico-Sociali

Art. 29.  La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
societa` naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio e` ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita`
familiare.

Art. 30.  E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita`.

Art. 31.  La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventu`, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.  La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita`, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.

Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.  La legge non puo` in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.  L'arte e la scienza sono libere e libero ne e` l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parita`, deve assicurare ad esse piena
liberta` e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, universita` ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.

Art. 34.  La scuola e aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria
e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piu` alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.

TITOLO III

Rapporti Economici

Art. 35.  La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.

Art. 36.  Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non puo` rinunziarvi.

Art. 37.  La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con-
dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen-
ziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parita` di lavoro, il diritto alla parita` di
retribuzione.

Art. 38.  Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata e` libera.

Art. 39.  L'organizzazione sindacale e` libera.

Ai sindacati non puo` essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalita` giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.

Art. 40.  Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.

Art. 41.  L'iniziativa economica privata e` libera.

Non puo` svolgersi in contrasto con l'utilita` sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignita` umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche`
l'attivita economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.

Art. 42.  La proprieta` e` pubblica o privata.  I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprieta` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprieta` privata puo` essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.

Art. 43.  A fini di utilita` generale la legge puo` riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.

Art. 44.  Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprieta` terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unita produttive; aiuta la piccola e la media proprieta`.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.  La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualita` e senza fini di speculazione
privata.  La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalita`.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.  Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.  La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta`
dell'abitazione, alla proprieta` diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
paese.

TITOLO IV

Rapporti Politici

Art. 48.  Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore eta`.

Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
e dovere civico.

Il diritto di voto non puo` essere limitato se non per incapacita
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnita` morale indicati dalla legge.

Art. 49.  Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.

Art. 50.  Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita`.

Art. 51.  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge puo`, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.

Chi e` chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.

Art. 52.  La difesa della Patria e` sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare e` obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge.  Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.

Art. 53.  Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacita` contributiva.

Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita`.

Art. 54.  Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.  I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

Art. 55.  Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.  La Camera dei deputati e` eletta a suffragio universale e
diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per
frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta`.

Art. 57.  Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale.  A
ciascuna Regione e` attribuito un senatore per duecentomila abitanti o
per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione puo` avere un numero di senatori inferiore a sei. La
Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Art. 58.  I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta`.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.

Art. 59.  E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato
Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica puo` nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.  La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato
della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non puo` essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.  Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti.  La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finche` non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.

Art. 62.  Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera puo` essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di
diritto anche l'altra.

Art. 63.  Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.  Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.  La legge determina i casi di ineleggibilita` e di
incompatibilita` con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno puo` appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.  Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita` e di
incompatibilita`.

Art. 67.  Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.  I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento puo` essere sottoposto a procedimento penale; ne puo`
essere arrestato, o altrimenti privato della liberta` personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio
il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione e` richiesta per trarre in arresto o mantenere
in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.

Art. 69.  I membri del Parlamento ricevono una indennita` stabilita
dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi

Art. 70.  La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle
due Camere.

Art. 71.  L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.

Art. 72.  Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e`, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e` dichiarata l'urgenza.

Puo altresi` stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.  Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto.  Il regolamento determina le forme di
pubblicita` dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.  Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge e` promulgata nel termine da essa
stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.  Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, puo` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.

Art. 75.  E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.

Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e` approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e` raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalita` di attuazione del referendum.

Art. 76.  L'esercizio della funzione legislativa non puo` essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.  Il Governo non puo`, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilita`, provvedimenti provvisori con la
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.

Art. 78.  Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.

Art. 79.  L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione.

Art. 80.  Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.

Art. 82.  Ciascuna Camera puo` disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.  La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorita` giudiziaria.


TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 83.  Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.  Dopo
il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.  Puo` essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di eta` e goda dei diritti
civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi
altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.  Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove.  Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.

Art. 86.  Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.  Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e
rappresenta l'unita` nazionale.

Puo inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo` concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.  Il Presidente della Repubblica puo`, sentiti i loro Pre-
sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non puo` esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo
mandato.

Art. 89.  Nessun atto del Presidente della Repubblica e` valido se non
e` controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilita`.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.  Il Presidente della Repubblica non e` responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi e` messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.  Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedelta` alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
Il Governo

SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri

Art. 92.  Il Governo della Repubblica e` composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.  Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.

Art. 94.  Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non puo` essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.  Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne e` responsabile.  Mantiene l'unita`
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attivita dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.  Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono
posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97.  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita` dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilita` proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.  I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianita`.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all estero.

SEZIONE III
Gli organi ausiliari

Art. 99.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e`
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e puo` contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 1OO. Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimita`
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato.  Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legg, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria.  Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

La Magistratura

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.  La giustizia e` amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.  La funzione giurisdizionale e` esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.  Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita`
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge.  In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.

Art. 104.  La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura e` presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita` in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.

Art. 105.  Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.  Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario puo` ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di universita in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.  I magistrati sono inamovibili.  Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio ne` destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facolta` di promuovere l'azione
disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita` di
funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.  Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 1O9.  L'autorita` giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.

Art. 11O.  Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e
il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione

Art. 111.  Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Si puo` derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il
ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.

Art. 112.  Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.

Art. 113.  Contro gli atti della pubblica amministrazione e` sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non puo` essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 114.  La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

Art. 115.  Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116.  Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali.

Art. 117.  La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreche` le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

   ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
   Regione;
   circoscrizioni comunali;
   polizia locale urbana e rurale;
   fiere e mercati;
   beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
   istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
   musei e biblioteche di enti locali;
   urbanistica;
   turismo e industria alberghiera;
   tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
   viabilita`, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
   navigazione e porti lacuali;
   acque minerali e termali;
   cave e torbiere;
   caccia;
   pesca nelle acque interne;
   agricoltura e foreste;
   artigianato;
   altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118.  Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.  Lo Stato
puo` con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.

Art. 119.  Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare
il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita`
stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120.  La Regione non puo` istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni.

Non puo` adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.  Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potesta` legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi.  Puo` fare proposte di legge alle
Camere.

La Giunta regionale e` l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi
ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale.

Art. 122.  Il sistema d'elezione, il numero e i casi di
ineleggibilita` e di incompatibilita` dei consiglieri regionali sono
stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e
ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.

Art. 123.  Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione.  Lo Statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto e` deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ed e` approvato con legge della
Repubblica.

Art. 124.  Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125.  Il controllo di legittimita` sugli atti amministrativi
della Regione e` esercitato, in forma decentrata, da un organo
dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica.  La legge puo` in determinati casi ammettere il controllo
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.

Art. 126.  Il Consiglio regionale puo` essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge,
o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta
o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Puo` essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Puo` essere altresi` sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.

Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza
della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
del nuovo Consiglio.

Art. 127.  Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e` comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge e` promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge e` dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo`, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita
davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
chi sia la competenza.

Art. 128.  Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.

Art. 129.  Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari
con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.

Art. 130.  Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da
legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimita` sugli atti delle Provincie, dei Comuni e
degli altri enti locali.
 
In casi determinati dalla legge puo` essere esercitato il controllo
di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti,
di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131.  Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;              Marche;
Valle d'Aosta;         Lazio;
Lombardia;             Abruzzi e Molise;
Trentino-Alto Adige;   Campania;
Veneto;                Puglia;
Friuli-Venezia Giulia; Basilicata;
Liguria;               Calabria;
Emilia-Romagna;        Sicilia;
Toscana;               Sardegna.
Umbria;

Art. 132.  Si puo` con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.  Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie Costituzionali

SEZIONE I
La Corte Costituzionale


Art. 134.  La Corte Costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimita` costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione.

Art. 135.  La Corte Costituzionale e` composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di universita` in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello
di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilita` a senatore.

Art. 136.  Quando la Corte dichiara l'illegittimita` costituzionale di
una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.

La decisione della Corte e` pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinche, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.  Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilita` dei giudizi di legittimita`
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna
impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.  Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non e` promulgata, se non
e` approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.

Art. 139.  La forma repubblicana non puo` essere oggetto di revisione
costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.  Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo.

II.  Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.

III.  Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato.

Sono nominati altresi` senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si puo` rinunciare prima della
firma del decreto di nomina.  L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.  Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione
a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
sua popolazione.

V.  La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle
Camere.

VI.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei Conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
del tribunale supremo militare in relazione all'art. III.

VII.  Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformita` con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.

I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione
della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
in carica dodici anni.

VIII.  Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni.  Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.  Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.

XI.  La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali
e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.  Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformita con l'articolo 6.

XI.  Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione delI'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate.

XII.  E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilita` per i capi
responsabili del regime fascista.

XIII.  I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.  I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.

L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei
modi stabiliti dalla legge

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.  Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.  Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.

XVII.  L'Assemblea Costituente sara` convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente puo` essere convocata, quando vi sia necessita` di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.  Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.  La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l'anno 1948, affinche ogni cittadino possa prenderne cognizione.